Art. 154.
(Risorse organizzative).

      1. Gli operatori penitenziari che hanno predisposto il programma di trattamento contribuiscono alla definizione del percorso di reinserimento sociale. Essi sono coadiuvati dagli altri operatori penitenziari, operanti nella stessa sede o in una sede diversa, e in particolare dagli operatori dei centri di servizio sociale per adulti dei luoghi dove il percorso è predisposto e dove si dovrebbe attuare.
      2. Nella predisposizione del percorso di reinserimento sociale sono coinvolti i servizi pubblici socio-assistenziali e sanitari del territorio di appartenenza del condannato e dei suoi familiari, competenti per la assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, nonché per la assistenza post-penitenziaria agli stessi.
      3. Nella predisposizione del percorso di reinserimento sociale sono altresì ricercate ed attivate le risorse del volontariato all'interno e all'esterno dell'istituto.
      4. È curata la complessiva promozione della rete sociale che collabora alla predisposizione e all'attuazione del percorso di reinserimento sociale.

 

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