1. Gli operatori penitenziari che hanno predisposto il programma di trattamento contribuiscono alla definizione del percorso di reinserimento sociale. Essi sono coadiuvati dagli altri operatori penitenziari, operanti nella stessa sede o in una sede diversa, e in particolare dagli operatori dei centri di servizio sociale per adulti dei luoghi dove il percorso è predisposto e dove si dovrebbe attuare.
2. Nella predisposizione del percorso di reinserimento sociale sono coinvolti i servizi pubblici socio-assistenziali e sanitari del territorio di appartenenza del condannato e dei suoi familiari, competenti per la assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati, nonché per la assistenza post-penitenziaria agli stessi.
3. Nella predisposizione del percorso di reinserimento sociale sono altresì ricercate ed attivate le risorse del volontariato all'interno e all'esterno dell'istituto.
4. È curata la complessiva promozione della rete sociale che collabora alla predisposizione e all'attuazione del percorso di reinserimento sociale.